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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 23

(inserito comma 2 bis da art. 21 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 , sostituiti commi 1, 2 bis e abrogato comma 3 da art. 13 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)

Servizi ferroviari di competenza regionale
1. I servizi ferroviari d'interesse regionale vengono affidati secondo le modalità dell'articolo 13.
2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale alle condizioni previste dall'art. 22 comma 3, e alla rete nazionale secondo quanto previsto dall' art. 8 comma 5 del D.Lgs 422/1997.
2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria).
3. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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