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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 31

(sostituito da art. 16 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20, poi aggiunta lett. i bis) comma 2 da art. 4 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi aggiunta lett. b bis) da art. 45 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:
a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
b bis) contributi o compensazioni a copertura delle spese sostenute dal gestore del contratto di servizio ferroviario in attuazione di indirizzi regionali in materia tariffaria;
c) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
d) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
e) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
f) spese dirette della Regione;
g) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
h) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service;
i) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni e all'eliminazione di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla normativa in vigore.
i bis) contributi per la predisposizione ed elaborazione dei PUMS da parte degli enti locali e della Città metropolitana di Bologna.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, con risorse conseguenti all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come previsto dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) o attraverso risorse proprie.
4. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera c) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza dei servizi svolti autorizzate da specifici provvedimenti normativi, definendo le modalità di ripartizione delle somme medesime, nell'ammontare determinato nell'anno 2011, proporzionalmente ai servizi minimi ammessi a finanziamento regionale nei diversi bacini per quanto riguarda il settore autofiloviario, alle percorrenze complessive dei treni passeggeri sulla rete ferroviaria regionale, nonché per quanto riguarda le infrastrutture regionali alla lunghezza della relativa rete ferroviaria.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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