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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 6

(sostituito da art. 5 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 , in seguito modificato comma 1 da art. 27 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)

Programmazione di bacino provinciale
1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilità di area vasta, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità. Su tali ambiti agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della viabilità extraurbana e i piani urbani della mobilità di area vasta,..nonché i piani di bacino.
2. La Provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la formazione dei piani di area vasta di cui al comma 1, propone i documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi accordi di programma.
3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica si applicano le procedure di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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