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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 12
Accreditamento transitorio
1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dagli art. 8 e 9, sono accreditate:
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 Sito esterno.
2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda, corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e che ne venga dichiarata la funzionalità alle scelte della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti già adottati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno.

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