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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 13
Nuove costruzioni
1. Per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della Regione. I criteri e le modalità per il rilascio di tale nulla-osta sono stabiliti dal Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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