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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 16
Norma transitoria
1. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, si applicano, ove previsti, i requisiti adottati in attuazione della L.R. 1 aprile 1985, n. 10.
2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione di cui all'art. 1, comma 3, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione degli artt. 9, 36 e 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.

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