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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997 Sito esterno, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Accreditamento transitorio
1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dagli art. 8 e 9, sono accreditate:
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 Sito esterno.
2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda, corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e che ne venga dichiarata la funzionalità alle scelte della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti già adottati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno.
Art. 13
Nuove costruzioni
1. Per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della Regione. I criteri e le modalità per il rilascio di tale nulla-osta sono stabiliti dal Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Pubblicità sanitaria
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli art. 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 Sito esterno sono esercitate dai Comuni.
Art. 15
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 " Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato ";
b) la L.R. 1 aprile 1985, n. 10 " Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio ";
d) l'art. 36 lett. a) e lett. b), della L.R. 12 gennaio 1985 n. 2, limitatamente alle parole " delle strutture e ";
Art. 16
Norma transitoria
1. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, si applicano, ove previsti, i requisiti adottati in attuazione della L.R. 1 aprile 1985, n. 10.
2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione di cui all'art. 1, comma 3, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione degli artt. 9, 36 e 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.

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