LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997
(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Accreditamento transitorio
1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dagli art. 8 e 9, sono accreditate:
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda, corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e che ne venga dichiarata la funzionalità alle scelte della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti già adottati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
Art. 13
(abrogato da art. 25 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)
Nuove costruzioni
abrogato.
Art. 14
(abrogato da art. 25 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)
Pubblicità sanitaria
abrogato.
Art. 15
(abrogate lett. c), d) e e) del comma 1 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 " Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato ";
b) la L.R. 1 aprile 1985, n. 10 " Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio ";
Art. 16
(abrogato da art. 25 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)
Norma transitoria
abrogato.