LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1998, n. 40
INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 150 del 4 dicembre 1998
Art. 3
Modalità degli interventi
1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), approva il programma poliennale delle iniziative nell'ambito delle proposte del Comune di Bologna, con il relativo costo e determina la tipologia, fra quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione del programma approvato, può con le modalità definite dalla Giunta regionale, concedere contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interessi attualizzati sono corrisposti direttamente allo stesso Comune di Bologna, previa presentazione dei contratti di mutuo. I contributi possono essere concessi anche per interventi già avviati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), stipula accordi con i competenti Ministeri, gli Enti locali e i privati interessati, nei quali vengono definite le iniziative, i costi, le eventuali forme di compartecipazione dei soggetti nonché la tipologia, nell'ambito di quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione degli accordi stipulati, può, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, attuare interventi diretti o concedere contributi ai vari soggetti pubblici o privati. La Regione concede contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse.
3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 , può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi la Regione può intervenire con contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interesse attualizzati, fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interesse attualizzati possono essere corrisposti direttamente ai soggetti attuatori pubblici, previa presentazione dei contratti di mutuo.