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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1998, n. 40

INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 150 del 4 dicembre 1998

Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), ammontanti a complessive Lire 20.000.000.000 nel triennio 1998/2000, di cui Lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalità di attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14;
b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), ammontanti a complessive Lire 5.000.000.000 nel biennio 1998/1999, di cui Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalità di attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14;
c) per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla definizione della scansione temporale degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, da far gravare sugli esercizi successivi al 1998, ferma restando l'autorizzazione complessiva di spesa, provvede la legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

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