LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1998, n. 40
INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 150 del 4 dicembre 1998
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna attua interventi finanziari speciali al fine di contribuire alla realizzazione dei seguenti eventi, considerati di grande rilevanza per l'intero territorio regionale:
a) Bologna Città Europea della Cultura dell'anno 2000
b) I Centenario della morte di Giuseppe Verdi.
2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale.
Art. 2
Tipologie degli interventi
1. Gli interventi finanziari speciali della Regione sono destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili di particolare valore storico e culturale, al fine di una stabile valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale.
2. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruibilità di detti immobili nonché alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo culturale, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.
Art. 3
Modalità degli interventi
1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), approva il programma poliennale delle iniziative nell'ambito delle proposte del Comune di Bologna, con il relativo costo e determina la tipologia, fra quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione del programma approvato, può con le modalità definite dalla Giunta regionale, concedere contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interessi attualizzati sono corrisposti direttamente allo stesso Comune di Bologna, previa presentazione dei contratti di mutuo. I contributi possono essere concessi anche per interventi già avviati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), stipula accordi con i competenti Ministeri, gli Enti locali e i privati interessati, nei quali vengono definite le iniziative, i costi, le eventuali forme di compartecipazione dei soggetti nonché la tipologia, nell'ambito di quelle previste dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per l'attuazione degli accordi stipulati, può, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, attuare interventi diretti o concedere contributi ai vari soggetti pubblici o privati. La Regione concede contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse.
3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 , può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi la Regione può intervenire con contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interesse attualizzati, fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interesse attualizzati possono essere corrisposti direttamente ai soggetti attuatori pubblici, previa presentazione dei contratti di mutuo.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), ammontanti a complessive Lire 20.000.000.000 nel triennio 1998/2000, di cui Lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalità di attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14;
b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), ammontanti a complessive Lire 5.000.000.000 nel biennio 1998/1999, di cui Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalità di attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14;
c) per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla definizione della scansione temporale degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, da far gravare sugli esercizi successivi al 1998, ferma restando l'autorizzazione complessiva di spesa, provvede la legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 dicembre 1998 IL VICEPRESIDENTE Emilio Sabattini