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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1998, n. 40

INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 3

(abrogati commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Modalità degli interventi
1. abrogato.
2. abrogato.
3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 , può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi la Regione può intervenire con contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interesse attualizzati, fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interesse attualizzati possono essere corrisposti direttamente ai soggetti attuatori pubblici, previa presentazione dei contratti di mutuo.

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