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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1998, n. 40

INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Tipologie degli interventi
Art. 3 - Modalità degli interventi
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. abrogato.
2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale.
Art. 2
Tipologie degli interventi
1. Gli interventi finanziari speciali della Regione sono destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili di particolare valore storico e culturale, al fine di una stabile valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale.
2. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruibilità di detti immobili nonché alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo culturale, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.
Art. 3

(abrogati commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Modalità degli interventi
1. abrogato.
2. abrogato.
3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 , può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi la Regione può intervenire con contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interesse attualizzati, fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interesse attualizzati possono essere corrisposti direttamente ai soggetti attuatori pubblici, previa presentazione dei contratti di mutuo.
Art. 4

(abrogate lett. a) e b) comma 1 da art. 10 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:
a) abrogata.
b) abrogata.
c) per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla definizione della scansione temporale degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, da far gravare sugli esercizi successivi al 1998, ferma restando l'autorizzazione complessiva di spesa, provvede la legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

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