LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1998, n. 40
INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Tipologie degli interventi
Art. 3 - Modalità degli interventi
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(abrogato comma 1 da art. 10 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Finalità
1. abrogato.
2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale.
Art. 2
Tipologie degli interventi
1. Gli interventi finanziari speciali della Regione sono destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili di particolare valore storico e culturale, al fine di una stabile valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale.
2. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruibilità di detti immobili nonché alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo culturale, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.
Art. 3
(abrogati commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Modalità degli interventi
1. abrogato.
2. abrogato.
3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 , può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi la Regione può intervenire con contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interesse attualizzati, fino ad un massimo di cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interesse attualizzati possono essere corrisposti direttamente ai soggetti attuatori pubblici, previa presentazione dei contratti di mutuo.
Art. 4
(abrogate lett. a) e b) comma 1 da art. 10 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:
a) abrogata.
b) abrogata.
c) per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla definizione della scansione temporale degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, da far gravare sugli esercizi successivi al 1998, ferma restando l'autorizzazione complessiva di spesa, provvede la legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.