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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 13
Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonchè di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti " Mare e costa adriatica ", " Città d'arte, cultura e affari ", " Appennino ", " Terme e benessere " e riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle stesse.
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di interesse regionale, denominate " Unioni ", si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i " club di prodotto ", le cooperative, le imprese turistiche e le società d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art. 5, stabiliscono i criteri e le modalità per il cofinanziamento e la presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti all'Unione e da essa proposti;
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5, per soggetti privati si intendono: i " club di prodotto ", i consorzi e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi sia la partecipazione, purchè minoritaria, di soggetti pubblici o di diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica attività di impresa turistica.
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono altresì i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonchè gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente più deboli.

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