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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 8
L'Agenzia Regionale
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti compiti:
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di cui all'art. 13 e l'APT Servizi;
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da parte dell'APT Servizi;
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio regionale sul turismo;
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla presente legge.
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la promozione e la comunicazione dell'immagine turistica dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti componenti l'offerta turistica regionale, nonchè l'organizzazione di servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati per le attività di promozione e commercializzazione.
4. L'Agenzia è diretta da un direttore e assume le sue determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.

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