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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 9
Il direttore dell'Agenzia
1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale fra i dirigenti di ruolo della Regione, ovvero tra quelli assunti a tempo determinato; l'incarico non pu򠠥ssere conferito per un periodo superiore a quattro anni.
2. Il direttore, in particolare:
a) cura l'istruttoria e propone al Comitato di concertazione gli atti di sua competenza;
b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di concertazione.
3. Il direttore, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di personale regionale.

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