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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

Art. 10
Composizione del CCT
1. Il CCT è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) dagli assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;
d) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti al comma 1, lettere c) e d).
3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti indicate al comma 1, lettere b), c) e d) si intendono validi quando almeno la metà dei membri assegnati ad ogni componente ha espresso il proprio consenso.
4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.

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