LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito comma 1 da art. 11 L.R. 6 marzo 2007 n. 2, in seguito modificato comma 2 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)
(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)
(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.