LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 2
PROROGA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 16 GENNAIO 1997, N. 2 CONCERNENTE " MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 del 12 aprile 1999
Art. 1
1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale ", i processi selettivi banditi ai sensi dell'art. 3 della medesima legge sono validi anche qualora le rispettive graduatorie vengano approvate dopo il 31 dicembre 1998.
2. In relazione a quanto dispone il comma 1, continua ad applicarsi il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 sino alla approvazione delle graduatorie di cui al comma 1, fatte salve eventuali diverse discipline contrattuali.