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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Art. 235
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
1.
Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, recante " Disciplina della dirigenza regionale ", le parole
" delle qualifiche dirigenziali "
sono sostituite dalle parole
" della qualifica dirigenziale ".
2.
I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche, previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa informazione alla competente commissione consiliare. ".
3.
Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge.

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