LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999
Art. 236
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
1.
Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante " Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale ", è inserito il seguente articolo:
" Art. 2 bis
Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'amministrazione regionale avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale. ".
3.
I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso.
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo deve essere dato atto nel bando di concorso. ".
4.
L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 è sostituito dal seguente:

" Art. 44
Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle strutture organizzative, nonchè alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
2. La struttura organizzativa della Regione è costituita nel rispetto dei seguenti limiti:
a) il numero delle direzioni generali non può essere superiore a 15;
b) il numero dei servizi non può essere superiore a 78;
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di livello dirigenziale non può essere superiore a 240.
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche complessive.
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti all'attuazione della legge n. 59 del 1997
, la Giunta regionale può derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un risparmio del 50% del costo relativo alle indennità di posizione corrispondenti ai posti soppressi. ".


5.
Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da 47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994.