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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 95
Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D .Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità nonchè da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e Comuni, nonchè tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonchè all'accertamento dei requisiti.
Art. 96
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 Sito esterno cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei Comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 Sito esterno ed abbiano presentato domanda di acquisto;
b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 Sito esterno, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.
Art. 97
Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata
1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

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