Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 98
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Il presente capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di conferimento.
Art. 99
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali protette e alla difesa del suolo.
Art. 100
Quadro degli interventi
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita la conferenza Regione- Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonchè la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.
Art. 101
Valutazione d'impatto ambientale
1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
Art. 102
Corpo regionale forestale
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello territoriale regionale;
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:
1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale;
2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;
3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;
4) supporto agli interventi di protezione civile;
d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.
Art. 103
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi.
4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più Province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.
6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorità.
8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.
10. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 104
Parchi e riserve naturali
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del piano territoriale del parco (PTP) e del regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.
Art. 105
Protezione della flora e della fauna
1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/ CEE (Habitat), nonchè alla definizione dello stato di conservazione e delle modalità di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104.
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 106
Un albero per ogni neonato
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, la Regione eroga contributi ai Comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 113 Sito esterno.
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.
Art. 107
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977
1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, recante " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco ", è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
Art. 108
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981
1.
Dopo l'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante " Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano ", è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 10 bis
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio. ".
Art. 109
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988
1.
Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante " Disciplina dei parchi e delle riserve naturali ", le parole da
" Tali norme " a " presente legge. "
sono sostituite dalle seguenti:
" Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco. ".
2.
La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituita dalla seguente:
" b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie. ".
4.
Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. Il piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia su proposta dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonchè presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano è approvato dalla Giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della presente legge. ".
5.
Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. ".
6.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
" 1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, le amministrazioni competenti all'approvazione di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978. ".
7.
Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L. R. n. 11 del 1988 è aggiunto il seguente comma:
" 2 bis. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a norma dell'art. 2 bis. "
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 110
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;
e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;
f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonchè dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.
Art. 111
Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonchè la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province è delegato altresì:
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle pubbliche fognature, nonchè quella agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
Art. 113
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:
a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno;
b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;
c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
Art. 114
Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonchè degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L.5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.
Art. 115
Pianificazione provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:
a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento.
Art. 116
Acque idonee alla molluschicoltura
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530 Sito esterno.
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, per l'adozione dei necessari provvedimenti.
3. Le Province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.
Art. 117
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130 Sito esterno.
2. Le Province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea.
Art. 118
Acque idonee alla balneazione
1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 Sito esterno sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.
2. E' facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982 Sito esterno.
Art. 119
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995
1.
Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, recante " Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia- Romagna ", dopo la lett. t), è aggiunta la seguente:
" t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare. ".
Art. 120
Protezione dell'ambiente costiero
1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonchè il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 121
Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonchè particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.
Art. 122
Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonchè di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 16 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203 Sito esterno, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988 Sito esterno;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 Sito esterno per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 Sito esterno, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.
Art. 123
Impianti termici
1. E' delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all'art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno.
Art. 124
Inquinamento acustico
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.26 ottobre 1995, n. 447 Sito esterno, sono delegate alle Province.
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 125
Principi generali
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno, sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.
2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie.
Art. 126
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:
a) il piano territoriale regionale (PTR) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;
c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR).
Art. 127
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:
a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;
c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;
d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;
e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.
2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Art. 128
Pianificazione provinciale
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR).
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il PPGR, in particolare:
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno;
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno;
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno.
4. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 129
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994
1.
La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante " Disciplina dello smaltimento dei rifiuti ", è così sostituita:
Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti ".
2.
Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L. R. n. 27 del 1994, le parole
" Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali "
sono sostituite con le parole
" Piano provinciale gestione rifiuti ".
3.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.
Art. 130
Direttive regionali
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.
Art. 131
Competenze delle Province
1. In attuazione dell'art. 14 della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonchè all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno.
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.
Art. 132
Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della L.22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, nonchè le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.
Art. 133
Garanzie finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.
Art. 134
Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 Sito esterno la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto1996, n. 31.
Art. 135
Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996
1. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante " Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ".
Art. 136
elega in materia di eliminazione degli oli usati
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'art. 12 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 Sito esterno sono delegati alle Province.
Art. 137
Delega in materia di trasporti transfrontalieri
1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al regolamento CEE n. 259/93.

Espandi Indice