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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 168
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno, ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.
Art. 169
Funzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno relative a:
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno;
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente alle modalità di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attività di istruttoria e di proposta verso la Regione.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.
Art. 170
Conferimento di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:
a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno;
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;
c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.
Art. 171
Conferimento di funzioni ai Comuni
1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.
Sezione II
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali
Art. 172
Delega delle funzioni e autorizzazioni
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno, di seguito denominato Nuovo codice della strada.
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla Provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia attraversata dallo stesso.
4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.
Art. 173
Coordinamento delle funzioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico- amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.
Art. 174
Catasto ed elenco delle strade percorribili
1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.
Art. 175
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.

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