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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Capo I
Sanità
Art. 179
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonchè a delegare funzioni amministrative di competenza della Regione.
3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 180
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti
1.
Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", dopo le parole
" è effettuata "
, sono soppresse le parole
" dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci "
fino alle parole
" Consulta provinciale di cui all'art. 14 "
.
2.
I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti commi:
" 3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri di cui al comma 1.
4. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più Circoscrizioni comunali è istituito un Comitato di Distretto composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;
b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art. 11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.
6. II Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria. ".
Art. 181
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è così sostituito:
" Art.11
Conferenza sanitaria territoriale
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, ed in particolare:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L.30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno;
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente. ".
Sito esterno
Art. 182
Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è sostituito dal seguente:
" 1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al comma 5. ".
Sito esterno
2.
I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
" 5. Fino alla costituzione degli organi della Città Metropolitana è istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna.
6. La Conferenza è composta dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La Conferenza è coadiuvata dal collegio dei Direttori generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con l'Università e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Città metropolitana delle funzioni amministrative in materia di sanità, la Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformità alle linee di indirizzo, di cui alla lett. a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del fondo sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e università;
f) definizione di indicatori di attività e di risultato degli interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle specificità della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Città metropolitana, relativamente alle Aziende USL della Provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. ".
Art. 183
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", è sostituito dal seguente articolo:
" Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in ambito distrettuale, delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'esercizio di funzioni socio- assistenziali alle Aziende USL, che le esercitano, di norma in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le modalità operative idonee ad assicurare percorsi integrati e coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva competenza, ancorchè non delegate dai Comuni, da realizzare, di norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unità sanitarie locali possono partecipare ad organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai sensi della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, al fine di migliorare il grado di integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare semplificazioni gestionali. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 184
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1.
Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno ", dopo le parole
" sentito il Comitato di Distretto "
è soppressa la parola
" eventualmente ".
2.
Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 è così sostituito:
" 7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta regionale. ".
3.
Dopo il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone annualmente all'assessore competente in materia di sanità, per l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica delle attività previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione in materia di sanità.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del piano- programma. Sui provvedimenti riguardanti attività non previste nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla direzione generale competente in materia di sanità. ".
4.
Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.
5.
Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 19 del 1994 sono così sostituite:
" a) assicurare controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificità di interesse locale;
d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei 'segnali di disserviziò. ".
6.
Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole
" entro tre anni "
sono sostituite dalle parole
" entro cinque anni ".
7.
Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
" 3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unità sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalità tra loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a),c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 11. ".
Art. 185
Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L.8 novembre 1991, n. 362 Sito esterno;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno.
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.
4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.
Art. 186
Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982
1.
L'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, recante " Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ", è così sostituito:
" Art. 29
Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla Provincia per l'intero territorio provinciale.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende Unità sanitarie locali.
3. La Provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende Unità sanitarie locali e ai Comuni interessati. ".
2.
Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982 dopo le parole " dalla Giunta regionale, " sono aggiunte le parole
" anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica, ".
3.
Il secondo comma dell'art. 36 della L.R. n. 19 del 1982 è sostituito dal seguente:
" Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali. ".
4.
Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.

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