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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 26 aprile 1999

Parte SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Titolo III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 10
Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonchè quelle individuate nella parte terza della presente legge.
Art. 13
Funzioni della Città metropolitana di Bologna
1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.
Art. 14
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonchè le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonchè l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.
Art. 15
Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.
Art. 16
Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
Capo II
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Art. 17
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri Enti territoriali.
Art. 18
Controllo sugli organi
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
Capo III
Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 20
Unioni di Comuni
1. La Regione promuove, ai sensi della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i Comuni.
2. La decisione in ordine alla fusione è rimessa in ogni caso alla volontaria iniziativa dei Comuni in qualunque fase e stadio della esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione è comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.
Art. 21
Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 24.
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune può appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione intercomunale.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando le modalità per la loro elezione e prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai componenti degli organi dei Comuni associati;
b) disciplinare le modalità per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni alla Associazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori;
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti;
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
5. La Regione può prevedere che l'accesso ai contributi sia subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione rilevato sulla base dell'entità percentuale del personale e delle risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.
Art. 22
Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997
1. Le funzioni delle Comunità montane sono determinate dalla L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante " Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna ".
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Composizione della Giunta
1. Il Presidente della Comunità montana è eletto tra i Sindaci dei Comuni ricompresi nel suo ambito.
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunità montana.
b)
il comma 2 dellart. 14 della L.R. n. 22 del 1997 è sostituito dal seguente:
" 2. La Giunta della Comunità montana è eletta dal Consiglio, con le modalità previste dallo statuto, tra i Sindaci, i componenti delle Giunte e dei Consigli comunali. "
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del 1999 adeguano il proprio Statuto alle disposizioni del comma 2 in tempo utile per lavvio delle procedure di rinnovo degli organi. In caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si applicano le disposizioni dellart. 12 della L.R. n. 22 del 1997, come modificato dal comma 2.
4. Le restanti Comunità montane adeguano il proprio Statuto entro 12 mesi dallentrata in vigore della presente legge. La Giunta e il Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente della Regione diffida i Consigli a procedere alla elezione del Presidente e della Giunta della Comunità montana. I Consigli che, in seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altres젬e disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dellart. 15 della L.R. n. 22 del 1997.
5. E delegata alla Provincia competente per territorio la regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione della Comunità montana in Unione e di quelli connessi alleventuale successivo scioglimento dellUnione.
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali cos젤eterminati. In caso di inerzia delle Province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
Art. 24
Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n 112 del 1998 Sito esterno. Il suddetto programma indica altres젬e forme associative costituite in attuazione dell'art. 21.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni in relazione al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le Associazioni intercomunali;
b) i contributi riconosciuti alle Unioni di Comuni o alle Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto più che proporzionale rispetto al numero dei Comuni che le compongono;
c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti;
d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene assicurato che la quantità e l'importanza delle funzioni e dei servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei Comuni aderenti.
3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito un Comitato regionale per le Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Associazioni intercomunali. Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle politiche di sostegno alle forme associative tra Comuni. In particolare esso cura l'attività relativa all'istituzione di un osservatorio sui piccoli Comuni e sulle forme associative. Ai componenti del Comitato viene corrisposta una indennità pari al 25% dell'indennità di carica lorda dei consiglieri regionali.
Titolo IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Capo I
Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione
Art. 25
Art. 25 Composizione
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali con più di 50.000 abitanti;
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. L'espressione della volontà dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei pareri e delle intese, può essere delegata solo ad altro componente della Conferenza. Alle sedute della Conferenza possono intervenire, su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di Comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.
Art. 26
Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione- Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.
Art. 27
Durata in carica
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, all'inizio di ogni legislatura regionale.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinchè si proceda, ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.
Art. 28
Convocazioni
1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 25. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.
Art. 29
Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali:
a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;
c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;
d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le Province e i Comuni;
e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
Art. 30
Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione- Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.
Art. 31
Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione- Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione- Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 32
Spese di partecipazione
1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.
Art. 33
Programmazione negoziata
1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove attività di programmazione negoziata per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche aree territoriali.
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti privati interessati ed è rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.
3. Le disposizioni della presente norma, nonchè quelle di cui all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi informatori per la legislazione regionale.
Capo II
Strumenti della concertazione sociale
Art. 34
Conferenza regionale per l'economia e il lavoro
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale n. 4859 del 5 ottobre 1993, costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni economiche e sindacali. Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalità indicate ai sensi del comma 2.
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.
Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.
Capo III
Comitato regionale di controllo
Art. 36
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
1. In attuazione della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, recante " Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione ".
2.
L'art. 2 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 2
Comitato regionale di controllo
1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitato regionale di controllo, di seguito denominato " Comitato ", costituito in unica sezione secondo le modalità previste dalla legge. Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.
2. Il Comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della L. 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Viene, altresì, rinnovato integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in cui non sia più in grado di funzionare.
3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi amministrativi. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
3.
L'art. 23 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato propri atti, ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 Sito esterno, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce.
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni dall'iniziativa assunta dai consiglieri.
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997 Sito esterno, il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni.
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
4.
L'art. 25 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, il Comitato non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Le deliberazioni inviate al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art.17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, divengono esecutive se nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, il Comitato non abbia comunicato all'ente la ritenuta illegittimità delle stesse con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati.
3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengono esecutive prima del decorso del termine se il Comitato dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio. ".
Sito esterno
5.
L'art. 26 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il Comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33 dell'art.17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'annullamento è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi o dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante.
2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta al Comitato entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta.
3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il Comitato non può deliberare l'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che la più puntuale precisazione del contenuto dell' atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri diversi motivi di illegittimità. ".
Sito esterno
6.
L'art. 28 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 28
Audizione di amministratori degli Enti locali
1. Gli amministratori degli Enti locali, quando ne facciano richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere sentiti dal Comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le proprie osservazioni.
2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facoltà di farsi assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione dell'organo di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nel comma 1.
4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui al comma 1 è sospeso sino alla audizione dei rappresentanti dell'ente, che deve essere disposta entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25. ".
7.
L'art. 30 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 30
Decisione del Comitato
1. Il Comitato pronuncia:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimita';
b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimita';
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto della gestione;
h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini;
i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi previsti dalla legge;
l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno.
2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il Comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
4. La comunicazione dei provvedimenti del Comitato all'ente interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
8.
L'art. 31 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 31
Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il controllo di legittimità esercitato dal Comitato comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il Comitato si avvale delle risultanze della relazione redatta dai revisori dei conti, ai sensi dell' art. 57 della legge n.142 del 1990 Sito esterno e della documentazione ad essa allegata.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art. 39 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Comitato nomina un commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Comitato assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso. "
Sito esterno Sito esterno
9.
L'art. 32 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 32
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale omissione al Difensore civico regionale, il quale può nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico regionale può disporre i necessari sopralluoghi. ".
10.
L'art. 33 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 33
Difensore civico comunale e provinciale
1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997 Sito esterno, fino alla istituzione del Difensore civico comunale e provinciale, è esercitato con i medesimi effetti dal Comitato.
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del Difensore civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalità di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del Difensore ed individuano i requisiti di professionalità ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni.
3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio. "
Sito esterno
11.
L'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 44
Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita, nei termini e con le modalità previste dalla presente legge per il controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti.
2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che i consigli di amministrazione delle IPAB intendano sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa seduta. ".
Art. 37
Abrogazioni e norma interpretativa
1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato ". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni ".
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21 recante " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " sono abrogate le parole da " e per essi " fino a " Comunità montane ".

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