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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 217
Oggetto
1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, anche attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale.
Art. 218
Finalità del sistema integrato di sicurezza
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attività svolte ai sensi del presente capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della Regione.
Art. 219
Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:
a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonchè al raccordo dei sistemi formativi ed informativi;
b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità;
c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato.
Sezione II
Promozione della sicurezza
Art. 220

(già modificato comma 3 da art. 20 L.R. 26 aprile 2001 n.

11, poi articolo sostituito da art. 1 L.R. 13 novembre 2001

n. 36)

Politiche e interventi
1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo;
c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
Art. 220 bis

(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36)

Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province,alle Unioni, alle Comunita' montane e alle Associazioniintercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzateagli obiettivi di cui all'art. 218, realizzate anche diconcerto con operatori privati. I contributi sono concessiper spese di progettazione e di attuazione, con esclusionedelle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cuialla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese peri nvestimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'80% di dette spese, secondo lepriorita', i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 220 ter

(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36)

Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui allalettera c) del comma 1 dell'art. 220.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui alcomma 1 dell'art. 220 bis, la realizzazione di progetti dirilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso,caratterizzati da una pluralita' di interventi e da unadeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti,per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altrisoggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione edattuazione in misura non superiore al 50% delle speseammesse, secondo i criteri e le modalita' stabilite dallaGiunta regionale. Gli interventi in cui si articolano iprogetti possono, in particolare, riguardare: lariqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spaziourbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza,la prevenzione sociale e la riduzione del danno, lamediazione dei conflitti e l'animazione dello spaziopubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto dellediscriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistemadi valutazione dei risultati.
Art. 221
Comitato scientifico
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attività di ricerca.
2. Il comitato è composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore.
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 222
Servizio di polizia amministrativa regionale e locale
1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresì, forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale.
Art. 223
Comitato consultivo per la polizia regionale e locale
1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.
Art. 224
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base delle priorità, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili.
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.
Art. 225(6)
Funzioni di polizia municipale
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla L.7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno.
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni:
a) assicurare la presenza costante sul territorio;
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilità stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilità ad elevato rischio;
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio.
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985 Sito esterno. (NOTA 1)
Art. 226
Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione tutti i giorni dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale.
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1000 abitanti. Nei Comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non può essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.
Art. 227
Gestione associata dei servizi di polizia municipale
1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.
3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio.
4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico- operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.
Art. 228
Funzioni delle Province
1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie connesse alle proprie competenze.
2. A tal fine la Provincia può istituire un Corpo di polizia amministrativa provinciale.
Art. 229

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 36)

(23)
Segni distintivi
1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la possibilita' per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attivita' svolte.
Art. 230
Regolamento di polizia locale
1. Le Province, le Comunità montane e i Comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attività e le funzioni.
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della L.8 giugno 1962, n. 604 Sito esterno, in responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare, con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonchè di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di funzionalità.
Art. 231

(aggiunto comma 2 bis da art. 20 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)

Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale.
2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale.
3. Le modalità di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonchè i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 232
Adeguamento
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute, nonchè ad adottare le norme regolamentari in essa previste.
Art. 233

(già modificato comma 2 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n.

36; poi sostituito da art. 1 L.R. 19 dicembre 2002 n. 36)

Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
b) province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.
5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000

n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio

2000 n. 8:

" Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1

dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3

del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni

le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi

dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale

pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione,

previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto

1978, n. 457. "

Per errore materiale la legge è da intendersi la

seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000

n. 22:

" Art. 8

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati

ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel

testo previgente alla presente legge restano validi. "

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000

n. 22:

" Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3

dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi

delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni

previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art.

12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7. "

Per errore materiale l'anno è da intendersi 1986.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il

quadriennio 1998-2001 è entrato in vigore il 2 aprile 1999.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le autorizzazioni provvisorie

rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,

n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla

presente legge, restano valide sino alla conclusione del

relativo procedimento di concessione, ferma restando la

possibilità per l'autorità competente di modificare o

revocare l'autorizzazione medesima ".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato

dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la

disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della

stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 162 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 163 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 164 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 risulta sostituito in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 4

maggio 2001 n. 12: " Le disposizioni di cui all'art. 167

della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle

modifiche apportate dalla presente legge continuano ad

applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei

contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora

conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge

".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 ter risulta aggiunto in quanto l'art. 2

della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

" Viabilità ".

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art.

2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo

VI " Viabilità ".

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo

seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

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