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Documento storico: Testo Coordinato

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno e 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione.
3. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;
b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonchè alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali.
Art. 2
Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Criteri per le disposizioni di parte terza
1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:
a) la definizione dei contenuti generali;
b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali;
c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione vigente;
d) la disciplina dei procedimenti;
e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;
f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.
Art. 4
Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative
1. La Regione, nonchè le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialità e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
d) la durata ed il compenso.
3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Titolo II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5
Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno.
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinchè i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonchè in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.
Art. 6
Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento

(sostituito comma 1 da art. 36 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.
Art. 7
Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonchè al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8

(aggiunto comma 6 bis da art. 51 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15)

Mobilità del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e di cui al comma 1 dell'art. 238, sono a carico della Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la determinazione di tali oneri e le modalità per il riparto tra i soggetti destinatari del personale trasferito.
Art. 9
Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie
1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica.(29)

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell'art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

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