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Documento vigente: Testo Coordinato
Argomenti:
- Assetto Istituzionale-> Sistema regionale e delle Autonomie locali

INDICE

espandere cartella PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
espandere cartella PARTE SECONDA - SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
espandere cartella PARTE TERZA - RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione.
3. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;
b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonchè alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali.
Art. 2
Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Criteri per le disposizioni di parte terza
1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:
a) la definizione dei contenuti generali;
b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali;
c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione vigente;
d) la disciplina dei procedimenti;
e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;
f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.
Art. 4
Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative
1. La Regione, nonchè le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialità e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
d) la durata ed il compenso.
3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Titolo II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5
Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall' art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall' art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinchè i provvedimenti di cui all' art. 7 della legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonchè in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.
Art. 6

(sostituito comma 1 da art. 36 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'a rticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell' articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.
Art. 7
Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonchè al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8

(aggiunto comma 6 bis da art. 51 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15)

Mobilità del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e di cui al comma 1 dell'art. 238, sono a carico della Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la determinazione di tali oneri e le modalità per il riparto tra i soggetti destinatari del personale trasferito.
Art. 9
Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie
1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica. (29)
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Titolo III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 10
Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonchè quelle individuate nella parte terza della presente legge.
Art. 13
Funzioni della Città metropolitana di Bologna
1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.
Art. 14
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonchè le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonchè l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.
Art. 15
Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite
1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.
Art. 16
Potere sostitutivo
abrogato
Capo II
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Art. 17
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L.29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri Enti territoriali.
Art. 18
Controllo sugli organi
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall' art. 5 della L.29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Art. 19
Consultazione
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all' art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
Capo III
Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 20
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alle legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali.
Art. 21
Associazioni intercomunali
abrogato
Art. 22
Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997
abrogato
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della L.8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali così determinati. In caso di inerzia delle Province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
Art. 24
Programma di riordino territoriale
abrogato
Titolo IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
Capo I
Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione (28)
Art. 25

(sostituito comma 4 da art. 20 L.R. 26 aprile 2001 n. 11;

modificato comma 3 da art. 31 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

Composizione
1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle Unioni di Comuni con più di 50.000 abitanti;
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione.
Art. 26
Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.
Art. 27

(sostituito comma 2 da art. 20 L.R. 26 aprile 2001, n. 11)

Durata in carica
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinchè si proceda, ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.
Art. 28
Convocazioni
1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 25. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.
Art. 29
Compiti
1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione- Autonomie locali:
a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;
c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;
d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le Province e i Comuni;
e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
Art. 30
Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.
Art. 31
Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione- Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 32
Spese di partecipazione
1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.
Art. 33
Programmazione negoziata
1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove attività di programmazione negoziata per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche aree territoriali.
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti privati interessati ed è rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.
3. Le disposizioni della presente norma, nonchè quelle di cui all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi informatori per la legislazione regionale.
Capo II
Strumenti della concertazione sociale
Art. 34
Conferenza regionale per l'economia e il lavoro
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale n. 4859 del 5 ottobre 1993, costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni economiche e sindacali. Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalità indicate ai sensi del comma 2.
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.
Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.
Capo III
Comitato regionale di controllo
Art. 36 (18)
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
omissis
Art. 37 (1)
Abrogazioni e norma interpretativa
omissis
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE
Titolo V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Agricoltura
Art. 38
Esercizio delle funzioni
1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo- alimentari anche con le modalità e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla sezione III del capo V del titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
3. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al capo VI del titolo V svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari.
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 in quanto compatibili.
Capo II
Artigianato
Art. 39
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato così come definita dall' art. 12 del D.Lgs. n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Art. 40
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonchè:
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli Enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonchè delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonchè i rapporti con gli istituti di credito;
g) le attività inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico Nazionale (SIOE).
Art. 41
Funzioni delle Province
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall' art. 14 del D.Lgs. n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.
Art. 42
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorità contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41.
Art. 43
Funzioni delle CCIAA
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese.
Art. 44
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 45
Rinvii
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al raccordo con il sistema regionale dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia per l'artigianato, nonchè con il sistema bancario.
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane" di cui all'Allegato 1 della legge n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonchè alle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 46
Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994
1.
L' art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana", è abrogato.
2.
La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 è così sostituita:
"a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;".
3.
Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse le parole
"realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o".
4.
Art. 47
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 45.
Capo III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 48
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita dall' art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonchè l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. La Regione esercita tutte le funzioni ed essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.
Art. 49
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53;
c) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico;
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la cooperazione tra imprese;
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;
m) l'attuazione di programmi comunitari;
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell' art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione svolge attività al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione.
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell' art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli interventi in materia di attività produttive industriali.
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all' art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Art. 50
Funzioni degli Enti locali
1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla sezione III del capo V del presente titolo.
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo;
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni del capo VI del presente titolo.
Capo IV
Cooperazione
Art. 51
Esercizio delle funzioni
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall' art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.
Art. 52
Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione", è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge".
Capo V
Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 in materia di attività produttive
e riordino della legislazione regionale vigente
Sezione I
Ulteriori provvedimenti in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998
Art. 53
Fondo unico regionale per le attività produttive industriali
1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.
Art. 54

(aggiunta lett. a bis) al comma 4 da art. 22 L.R. 20 gennaio 2004 n. 2)

Programma regionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell' art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell' art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresì:
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonchè la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonchè per l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.
Art. 55
Modalità e procedure di intervento
1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.
2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:
a) le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
Art. 56
Convenzioni
1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce la loro modalità di stipula.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all' art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 57
Monitoraggio e valutazione del programma regionale
1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.
Sezione II
Riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attività produttive industriali
Art. 58
Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito
1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.
3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e società consortili fidi di primo e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonchè i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi precedentemente concessi, le modalità di controllo e di eventuale revoca degli stessi.
5. La Regione, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, può sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti.
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art. 54.
8. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entità della riduzione del tasso di interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.
Art. 58 bis
Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell' articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Art. 59
Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione
1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al mercato dei capitali, nonchè attraverso la prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.
2. La Regione contribuisce al fondo costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella L.19 luglio 1993, n. 237, e definisce criteri e modalità della concessione delle anticipazioni e per la selezione dei soggetti abilitati.
Art. 60
Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:
a) lo sviluppo efficace e coordinato di:
1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;
2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Università, enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed internazionali;
3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto all'accrescimento della competitività tecnologica delle imprese;
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione Europea, sia le attività specializzate rivolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Università, negli Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di innovazione.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresì la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il trasferimento tecnologico.
Art. 61
Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni
1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:
a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;
b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalità di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.
3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell' art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68.
Sezione III
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
per lo sviluppo del sistema produttivo
Art. 62
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire ruoli e modalità di confronto e concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltrechè gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64.
Art. 63
Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le Province adottano apposite modalità di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attività produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonchè specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni.
Art. 64
Progetti di sviluppo delle attività produttive
1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:
a) la delimitazione territoriale del progetto;
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto;
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di intervento;
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al progetto, nonchè l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione può fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto di sviluppo delle attività produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attività produttive prevedono di norma le seguenti tipologie di azioni:
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
d) iniziative mirate alla promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, nonchè la riqualificazione e il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 è demandata ai Comuni competenti per territorio.
Art. 65
Convenzione di realizzazione
1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la sua coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di attività produttive. La convenzione è stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi.
2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.
Art. 66
Intese istituzionali
1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo produttivo locale.
2. Con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con l'amministrazione centrale anche i contratti di programma di cui alla lett. e) del comma 203 della legge n. 662 del 1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o associate, sul territorio regionale, nonchè per l'attuazione di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del Mezzogiorno.
Sezione IV
Norme comuni
Art. 67
Interventi
1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonchè di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente capo.
Art. 68
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonchè dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della regione;
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
f) le associazioni imprenditoriali;
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
h) le fondazioni aventi quali finalità statutarie la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese;
i) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizio alle imprese;
l) gli Enti locali e loro società partecipate, le autonomie funzionali e loro associazioni.
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente titolo si applica il regime di aiuto di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale, ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione europea, nel caso in cui non sia già stato notificato. L'attuazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato dell'Unione europea.
Art. 69
Norma finale
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983, n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37, e 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.
2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.
Capo VI
Sportello unico
Art. 70
Sportello unico per le attività produttive
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonchè all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all' art. 14 della L.7 agosto 1990, n. 241.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998, per la realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
6. La Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.
Art. 71
Assistenza e informazione alle imprese
1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 70.
Capo VII
Fiere
Art. 72
Esercizio delle funzioni
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall' art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel quadro della più generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attività fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede altresì al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in società di capitali e le modalità e i tempi per attuarla.
Capo VIII
Commercio
Art. 73
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita dall' art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all' art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1998.
3. Si intendono altresì ricomprese nella definizione della materia commercio le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Art. 74
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, nonchè quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni concernenti:
a) il coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.
Art. 75
Funzioni degli Enti locali
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonchè la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attività sanzionatoria relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attività incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.
Art. 76
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Capo IX
Relazioni con il sistema camerale
Art. 77
Rapporti con il sistema camerale
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonchè per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese.
2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di sviluppo delle attività produttive, nonchè con i Comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art. 70.
Capo X
Pesca marittima e maricoltura
Art. 78
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 79
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, che definisce modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati.
Art. 80
Delega di funzioni
1. Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.
2. Le Province esercitano le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, così come modificata dal presente capo.
Art. 81
Riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
Art. 82
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979
1.
Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche", le parole
"vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale"
sono sostituite dalle parole
"vanno indirizzate alla Provincia competente per territorio".
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo dell' art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.
3.
Il nono comma dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla lett. f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi".
4.
Al secondo comma dell' art. 9 della L.R. n. 3 del 1979 le parole
"della Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti
"della Provincia".
Art. 82 bis
Istituzione della Consulta ittica regionale
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.
3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;
b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;
c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;
d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;
e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.
Art. 83
Norma finale
1. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere dall'1 gennaio 2000.
Capo XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 84
Definizioni e funzioni della Regione
abrogato
Art. 85
Funzioni delle Province
abrogato
Art. 86
Funzioni dei Comuni
abrogato
Art. 87
Esercizio delle funzioni conferite
abrogato
Art. 88
Convenzioni
abrogato
Art. 89
Norma transitoria
abrogato
Sezione II
Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica
Art. 90
Modifiche alla L.R. n.10 del 1993 (4)
omissis
Capo XII
Turismo
Art. 91
Esercizio delle funzioni
1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo quanto disposto dalle leggi regionali 4 marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.
Art. 92
abrogato
Titolo VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 93
Principi per la riforma della legislazione urbanistica
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e più prossimo al controllo diretto dei cittadini;
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione degli interventi.
Art. 94
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali:
abrogato.
Capo II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 95
Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D .Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità nonchè da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e Comuni, nonchè tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonchè all'accertamento dei requisiti.
Art. 96
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei Comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;
b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.
Art. 97
Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata
1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all' art. 61 del D.Lgs. n. 112 del 1998, da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 98
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Il presente capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di conferimento.
Art. 99
Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla "Strategia nazionale di sviluppo sostenibile", indica gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione degli obiettivi nazionali.
2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, assicurano che la crescita economica comporti la riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.
3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, rifiuti e definisce gli obiettivi strategici da raggiungere che dovranno essere recepiti dalla pianificazione territoriale generale e settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per la sostenibilità.
4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta.
5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni cinque anni sulla base anche degli esiti del monitoraggio.
6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 bis.
Art. 99 bis
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell'ambiente.
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine.
4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del programma la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.
Art. 100

(sostituito da art. 40 L.R. 20 aprile 2012 n. 3, poi abrogati commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. abrogato.
2. abrogato.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento.
Art. 101
Valutazione d'impatto ambientale
1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996.
Art. 102
Corpo regionale forestale
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello territoriale regionale;
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:
1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale;
2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;
3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;
4) supporto agli interventi di protezione civile;
d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.
Art. 103
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall' art. 74 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi.
4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più Province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.
6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorità.
8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.
10. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.
Sezione II
Parchi e protezione della flora e della fauna
Art. 104
Parchi e riserve naturali
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi dell' art. 78 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del piano territoriale del parco (PTP) e del regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.
Art. 105

(abrogato comma 1 da art. 8 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Protezione della flora e della fauna
1. abrogato
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Art. 106
Un albero per ogni neonato
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai Comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della L.29 gennaio 1992, n. 113.
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.
Art. 107
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977
1.
Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all' art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".
Art. 108
Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981
1.
Dopo l' art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, recante "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano", è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10 bis
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio.".
Art. 109
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988
1.
Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante "Disciplina dei parchi e delle riserve naturali", le parole da
"Tali norme"
a
"presente legge."
sono sostituite dalle seguenti:
"Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.".
2.
La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituita dalla seguente:
"b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie.".
4.
Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia su proposta dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonchè presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano è approvato dalla Giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell' art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della presente legge.".
5.
Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.".
6.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, le amministrazioni competenti all'approvazione di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978.".
7.
Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L. R. n. 11 del 1988 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a norma dell'art. 2 bis.".
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 110
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;
e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;
f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonchè dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.
Art. 111

(sostituita lett. a) del comma 1 e modificata lett. a) del comma 2

da art. 1 L.R. 24 marzo 2000 n. 22)

(26)
Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonchè l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonchè la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province è delegato altresì:
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile , ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. È di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche (5) nonchè l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
Art. 113
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:
a) il piano di bacino di cui all' art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183;
b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;
c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all' art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
Art. 114
Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonchè degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all' art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell' art. 17 della L.5 gennaio 1994, n. 36;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all' art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall' art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.
Art. 115
Pianificazione provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell' art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:
a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento.
Art. 116
Acque idonee alla molluschicoltura
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell' art. 14 della L.7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione dei necessari provvedimenti.
3. Le Province, in particolare:
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.
Art. 117
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130.
2. Le Province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea.
Art. 118
Acque idonee alla balneazione
abrogato.
Art. 119
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995
1.
Ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del D.Lgs. n. 112 del 1998, al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna", dopo la lett. t), è aggiunta la seguente:
"t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare. ".
Art. 120
Protezione dell'ambiente costiero
1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonchè il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.
Sezione IV
Inquinamento acustico e atmosferico
Art. 121
Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell' art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonchè particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.
Art. 122

(modificato comma 4 da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ,aggiunta lett. b bis) comma 4 da art. 53 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

(25)
Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonchè di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988;
b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.
Art. 123
Impianti termici
1. È delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all' art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615.
Art. 124
Inquinamento acustico
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell' art. 2 della L.26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province.
Sezione V
Gestione dei rifiuti
Art. 125
Principi generali
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.
2. È possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie.
Art. 126
Strumenti della pianificazione
1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:
a) il piano territoriale regionale (PTR) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all' art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;
c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR).
Art. 127
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:
a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;
c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;
d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;
e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.
2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Art. 128
Pianificazione provinciale
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR).
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il PPGR, in particolare:
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22 del 1997.
4. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all' art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 129
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994
1.
La rubrica dell' art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", è così sostituita:
"Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti".
2.
Ai commi 1 e 2 dell' art. 10 della L. R. n. 27 del 1994, le parole
"Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali"
sono sostituite con le parole
"Piano provinciale gestione rifiuti".
3.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell' art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.
Art. 130
Direttive regionali
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.
Art. 131 (27)
Competenze delle Province
1. In attuazione dell' art. 14 della L.8 giugno 1990, n. 142 alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonchè all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.
Art. 132 (27)
Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall' art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.
Art. 133
Garanzie finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.
Art. 134

(aggiunto comma 5 da art. 3 L.R. 24 marzo 2000 n. 22)

Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all' art. 11 della L.R. 6 agosto1996, n. 31. (3)
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 d