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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 30
Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall' art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l' art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell' art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La l ettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l' art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell' art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell' art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell' art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L' art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall' art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell' art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell' art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell' art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

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