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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 95
Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D .Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità nonchè da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e Comuni, nonchè tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonchè all'accertamento dei requisiti.

Note del Redattore:

La L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 è stata abrogata dall' art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 per cui anche i commi da 1 a 3 del presente articolo devono considerarsi non più vigenti.

Si riporta di seguito l' art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 8:

"Art. 2

Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell' art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

1. La l ettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

Per errore materiale la legge è da intendersi la seguente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Si rinvia alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi succesive

Si riporta di seguito l' art. 7 della L.R. 24 marzo 2000 n. 22:

"Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell' art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7."

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 2 giugno 1977, n. 24.

Si riporta il testo dell' art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio 2001 n. 12:

"Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell' art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima".

L' art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall' art. 52 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; per la disciplina transitoria si vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

L'articolo 161 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 164 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 166 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilità".

L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

L'articolo 167 quater risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 7 luglio 1986, n. 20.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 gennaio 1991, n. 2.

Per errore materiale la legge è da intendersi nel modo seguente: L.R. 15 marzo 1993, n. 13.

(Ai sensi dell' art. 31, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della succitata legge)

Si rinvia alla L.R. 12 maggio 1994, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. 4 maggio 1982, n 19 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Si rinvia alla L.R. n. 7 del 1994 nel testo coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo e da leggi successive.

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. a), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al presente articolo è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lettere b) e c), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria, di cui al presente articolo, sono ad ogni effetto sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi dell' art. 5, comma 3 lett. d), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, di cui al presente articolo, è ad ogni effetto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della legge succitata

Ai sensi del comma 3 dell' art. 31 L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

Ai sensi dell' art. 7 L.R. 9 ottobre 2009, n. 13, il rapporto sullo stato delle autonomie di cui al presente comma è presentato all'Assemblea legislativa e al Consiglio Autonomie Locali.

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