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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1

(sostituita lettera a) ed abrogata lettera b) comma 2 da art. 25 L.R. 26 luglio 2007, n. 13)

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 25 novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con L. 20 marzo 1975, n. 75 Sito esterno, Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, quale soggetto che, servendosi anche delle delegazioni degli Automobile Club Provinciali, è abilitato a ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella Regione Emilia-Romagna, ad integrazione della medesima attività già attribuita ad altri soggetti in forza della normativa statale vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:
a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;
b) abrogata.
c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzate alla riscossione;
d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.
Art. 2
1. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del D.M. 25 novembre 1998 n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.M. n. 418 del 1998, le attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche alle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e l'attività istruttoria necessaria ai fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club d'Italia.
3. La Giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:
a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;
b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001;
c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno.
Art. 3
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli art. 127, comma 2, della Costituzione Sito esterno e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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