LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
Art. 3
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli art. 127, comma 2, della Costituzione
e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
