Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani;
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal titolo II, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.;
c) procedura di V.I.A.: la procedura, disciplinata dal titolo III, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorità competente, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui alla successiva lettera f);
d) studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio tecnico- scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;
e) definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A;
f) valutazione di impatto ambientale (V.I.A.): determinazione dell'autorità competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine all'impatto ambientale del progetto;
g) proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L.11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
i) autorità competente: l'amministrazione che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonchè dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati;
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Espandi Indice