Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 26
Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8;
b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25;
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero dell'Ambiente, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.

Espandi Indice