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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonchè lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente con le modalità di cui ai titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e del S.I.A il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

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