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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2, e B.3, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2, e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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