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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Art. 7
Opere pubbliche
1. Per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 6, l'autorità competente provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
2. In tal caso è il proponente a provvedere agli adempimenti di deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli artt. 9 e 14.

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