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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno, stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno, sono esercitate con le modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani;
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal titolo II, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.;
c) procedura di V.I.A.: la procedura, disciplinata dal titolo III, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorità competente, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui alla successiva lettera f);
d) studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio tecnico- scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;
e) definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A;
f) valutazione di impatto ambientale (V.I.A.): determinazione dell'autorità competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine all'impatto ambientale del progetto;
g) proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L.11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
i) autorità competente: l'amministrazione che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonchè dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati;
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
Art. 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonchè lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente con le modalità di cui ai titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e del S.I.A il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono altresì assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi degli articoli da 11 a 18, i progetti di cui agli:
a) Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla L.6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
b) alla procedura di V.I.A. i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3.
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di V.I.A., in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette.
6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno;
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.
7. Le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate altresì del 20% per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.
8. La disciplina della presente legge non si applica a:
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità, sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
9. La Giunta regionale, su proposta della autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2, della direttiva n. 85/337/CEE. L'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.
10. Ai sensi dell'art. 1 commi 10 e 11 del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, nonchè i progetti che costituiscono loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno
Art. 5
Autorità competenti
1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province;
c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province, attivate su richiesta del proponente.
2. La Provincia è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni;
c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente.
3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3.
4. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive nei casi di cui all'art. 6.
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n.44. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/95.
Art. 6
Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative determinazioni dell'autorità competente.
2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge trasmette all'autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17.
4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.
5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di V.I.A.
6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di V.I.A. sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.
Art. 7
Opere pubbliche
1. Per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 6, l'autorità competente provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
2. In tal caso è il proponente a provvedere agli adempimenti di deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli artt. 9 e 14.
Art. 8
Direttive
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei S.I.A.;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

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