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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Titolo III
PROCEDURA DI V.I.A.
Art. 11
Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)
1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 4, sono corredati da un S.I.A., elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C.
2. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.
Art. 12
Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'art. 11, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione:
a) dei contenuti del S.I.A.;
b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonchè delle misure di monitoraggio;
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonchè della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 18.
5. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
6. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente.
7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lett. a) e b), determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
Art. 13
Presentazione della domanda
1. La domanda per attivare la procedura di V.I.A., presentata allo sportello unico ovvero all'autorità competente, contiene il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'art. 12.
2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
4. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.
5. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura di V.I.A. anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati.
2. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente; l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. L'autorità competente trasmette, inoltre, il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.
Art. 15
Partecipazione
1. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II.
2. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui al comma 1 dell'art. 14, del progetto modificato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall'art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.
Art. 16
Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.)
1. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II.
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), è resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.
Art. 17
Effetti della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
1. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
2. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per i progetti di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
3. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva per le opere pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della L.29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno, è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni.
5. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
6. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.
Art. 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della L.7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, come modificato ed integrato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno.
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi.
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del D.P.R. 12 aprile 1996 Sito esterno è reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo II.
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, l'autorità competente può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.

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