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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Titolo V
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 22
Monitoraggio
1. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.10 e al comma 5 dell'art. 17, nonchè informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della medesima legge regionale.
Art. 23
Controllo sostitutivo
1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi.
2. Nei casi di attività produttive di cui all'art. 6, qualora l'autorità competente non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno.
3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la Provincia od il Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi generali della legislazione regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.
Art. 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonchè delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10.
2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ovvero senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonchè la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto dal comma 2.

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