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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)

Art. 25

(sostituito comma 2, modificato comma 3 da art. 28 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e i provvedimenti di V.I.A. con la relativa documentazione. Tale archivio è reso disponibile alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web.
3. Le pubblicazioni sul BURERT degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonché delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 4 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.

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