LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)
Art. 7
(sostituito da art. 8 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)
Opere pubbliche
1. Per i progetti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina del SUAP di cui all'articolo 6 e non riguardanti impianti di produzione di energia elettrica, l'autorità competente per la procedura di V.I.A. provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. Si applica quanto disposto dall'articolo 17.