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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)

Art. 23

(prima sostituito comma 2 e abrogato comma 3 da art. 26 L.R. 20 aprile 2012 n. 3, poi abrogato comma 1 da art. 21 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Controllo sostitutivo
1. abrogato.
2. In caso di inutile decorso dei termini di cui all'articolo 16, comma 1, per l'assunzione del provvedimento di V.I.A. da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
3. abrogato.

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