Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)

Art. 4

(già sostituito da art. 4 L.R. 20 aprile 2012 n. 3 , poi sostituito comma 1 da art. 53 L.R. 30 luglio 2013 n. 15, poi modificate lett. d) e e) da art. 10 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.
1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D:
1) zone umide;
2) zone costiere;
3) zone montuose e forestali;
4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;
5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
7) zone a forte densità demografica;
8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II;
d) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;
e) i progetti di nuova realizzazione rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
f) qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.

Espandi Indice