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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)

Art. 6

(prima sostituito da art. 7 L.R. 20 aprile 2012 n. 3, poi sostituito comma 3 e abrogato comma 5 da art. 13 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A. disciplinata dalla presente legge e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente per l'effettuazione dei procedimenti di cui al Titolo II ed al Titolo III.
2. La procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II è conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di V.I.A. può essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
5. abrogato.
6. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del SUAP tutte le informazioni sull'iter procedimentale relativo alle procedure di verifica (screening) e di V.I.A.. Il SUAP assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di V.I.A..

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