LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999
Art. 10
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del d. lgs. 112 del 1998 , nel quadro degli indirizzi e del programma annuale regionale di cui al comma 2 dell'art. 9.
2. Ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616 del 24 luglio 1977 , le Province elaborano, con il concorso dei Comuni e dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1, ed approvano il programma degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, comprendente il riparto dei fondi, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e del programma annuale regionali.
3. La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 9, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 2.
4. I fondi regionali sono erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5;
b) Comuni, singoli o associati, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 , e soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, per i progetti di cui all'art. 2, comma 2;
c) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;
d) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;
e) associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;
f) scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
5. Al fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia già convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della legge medesima.
6. I Comuni ricevono i progetti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonchè i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e li trasmettono alle Province al fine della relativa valutazione ed inserimento nel programma provinciale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.
7. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
8. Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 , presentano progetti alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 anche su richiesta dei Comuni interessati.
9. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Province per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.
10. Gli Enti locali possono concorrere con risorse proprie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
11. La fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola elementare e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo è a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.