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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Art. 11
Conferenza permanente per il diritto allo studio
1. Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza permanente per il diritto allo studio.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, del sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, nonchè da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello regionale dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.

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