LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999
Art. 14
Uso delle strutture
1. In attuazione dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
e dell'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977
, con riferimento alla Legge n. 845 del 21 dicembre 1978
sulla formazione professionale, per conseguire le finalità della presente legge gli Enti locali e le competenti autorità scolastiche promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.



2. Possono essere altresì stipulate convenzioni tra Enti locali, enti pubblici e privati, istituzioni scolasti che, universitarie e agenzie formative per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative, nonchè strutture ed attrezzature della formazione professionale.