LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999
Art. 3
Servizi educativi per minori
1. Ai fini di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, la Regione promuove, gli Enti locali e le scuole favoriscono, l'offerta di servizi e di attività a carattere educativo e ricreativo, in orario non scolastico, destinati a soggetti in età compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il collegamento anche con la formazione professionale, nonchè la collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo di ogni tipo.